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Tari “gonfiata” anche a Ruvo di Puglia. Istruzioni per il rimborso

Ruvo di Puglia è uno dei Comuni in cui, a partire dal 2014, anno di istituzione della Tari, sono stati commessi errori nella determinazione del tributo attraverso un errato computo della parte variabile sulle pertinenze – box, cantine e solai – delle abitazioni civili.

Questo comporta che «laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014». E’ quanto si legge nella circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, con cui il  Ministero dell’Economia e delle Finanze fa chiarimenti sull’applicazione della TARI in relazione al calcolo della parte variabile.

Come è spiegato nell’atto, tutto scaturisce dalla risposta all’interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’onorevole Giuseppe L’Abbate (Movimento 5 Stelle) «nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i Comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale».

Stante il fatto che per “utenza domestica” si deve intendere tanto l’abitazione civile che le relative pertinenze, «la quota fissa di ciascuna utenza domestica – continua la circolare – deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica».

Invece nei Comuni dove sussiste l’errore, tra cui Ruvo di Puglia, la quota variabile è stata computata sia sull’abitazione che sulle pertinenze, andando a incrementare così l’importo della tassa.

L’istanza di rimborso, come previsto nella circolare, va presentata senza particolari formalità, entro cinque anni dal giorno del versamento e deve perentoriamente contenere «tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI».

Da considerare che la circolare è un atto che si rivolge solo agli enti amministrativi, per cui la circolare del 20 novembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha un valore interpretativo e detta linee guida alle amministrazioni interessate che dovranno adottare le opportune misure, quali stabilire le modalità per la richiesta del rimborso, fermo restando il rispetto di quanto contenuto nella circolare stessa.

La circolare si conclude, infatti, con un invito alle amministrazioni locali ad adeguare i regolamenti comunali che disciplinano la TARI ai criteri di calcolo chiariti nello stesso documento.

A Ruvo di Puglia, della questione si è occupato Gerardo Lovero, di Ruvo Attiva Movimento 5Stelle il quale, in un video su Facebook, spiega cosa è accaduto e spera che «il Sindaco Pasquale Chieco garantisca a tutti un rimborso tempestivo».

Un pensiero su “Tari “gonfiata” anche a Ruvo di Puglia. Istruzioni per il rimborso

  • RAFFAELE PELLEGRINI

    A quanti nutrono speranze circa i rimborsi TARI, voglio ricordare la posizione assunta dal Comune di Ruvo di Puglia nella vicenda degli espropri. Al Comune di Ruvo non sono state sufficienti le sentenze della Corte di Appello e della Cassazione a cui sono susseguiti i giudizi per revocazione, sempre rigettati dalla Cassazione, e quelli di ottemperanza, avanti al TAR.
    Spese legali a iosa, a beneficio dei soliti noti.
    Ai reduci da “RUBI ANTIQUA”, nel solco della tradizione della “CITTA’ STATO DI RUVO”
    la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ( STATO ITALIANO, a cui Ruvo appartiene) fa chiarimenti sull’applicazione della TARI in relazione al calcolo della parte variabile, è aliena.

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